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Una recente pronuncia del TAR Piemonte (sentenza n. 924/2024, camera di consiglio del 24 luglio 2024) ha riconosciuto che la certificazione PAS 24000:2022 è equivalente alla SA8000 ai fini della partecipazione e/o della premialità nelle procedure di appalto, quando la lex specialis richiami espressamente SA8000 senza contemplare il principio di equivalenza. Il Tribunale ha censurato le clausole di gara che privilegiano un unico schema o un solo sistema di accreditamento, ribadendo che le stazioni appaltanti devono valutare titoli e certificazioni tecnicamente equivalenti rispetto allo standard richiesto. 

Questa impostazione trova fondamento nel principio di equivalenza del diritto UE e nazionale (Direttiva 2014/24/UE; Codice dei contratti pubblici — d.lgs. 36/2023), che impone di ammettere soluzioni, marchi o certificazioni “o equivalenti” quando soddisfano le stesse esigenze prestazionali. La giurisprudenza amministrativa ha precisato che il divieto di “marche esclusive” vale anche per certificazioni in ambito responsabilità sociale e non solo per qualità/ambiente; di conseguenza, una clausola che non consenta la prova dell’equivalenza è contraria alla disciplina degli appalti. 

Che cos’è PAS 24000 e perché è ritenuta equivalente
La PAS 24000:2022 (Publicly Available Specification) definisce i requisiti di un sistema di gestione sociale (SMS) allineato alla struttura Annex SL delle norme ISO e include requisiti minimi di performance sociale (diritti umani, lavoro, salute e sicurezza, etica, due diligence, catena di fornitura). È applicabile a qualsiasi organizzazione e auditabile/certificabile da organismi competenti. Tali caratteristiche l’hanno resa idonea, secondo il TAR, a soddisfare le stesse finalità sostanziali presidiate da SA8000. 

Negli ultimi mesi diverse fonti del settore hanno evidenziato gli effetti pratici della sentenza: le stazioni appaltanti devono considerare PAS 24000:2022 alla stregua di SA8000 quando dimostrata l’equivalenza tecnica rispetto ai requisiti richiesti dal bando. 

Implicazioni per le imprese e le stazioni appaltanti
Partecipazione alle gare: imprese certificate PAS 24000:2022 possono far valere la piena equivalenza con SA8000 quando la lex specialis non esclude, o non può legittimamente escludere, la prova dell’equivalenza. La PA ha l’obbligo di valutare motivatamente l’idoneità tecnica del titolo presentato. 
Redazione dei documenti di gara: è raccomandabile formulare i requisiti con il consueto inciso “o equivalente”, evitando di vincolare la partecipazione/premialità ad un solo schema o ad un unico circuito di accreditamento. 
Coerenza normativa: il principio discende dal quadro UE (libera prestazione dei servizi, concorrenza) ed è stato recepito nel d.lgs. 36/2023 e nei relativi allegati; la clausola che non consente la prova dell’equivalenza è stata ritenuta illegittima. 

Cosa può fare Global Group Italia per voi
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